STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA BOSCAIOLI
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE
Art. 1 - Denominazione
1.1) È costituita l’associazione culturale senza fini di lucro denominata “Federazione Italiana Boscaioli” (F.I.B.).
Art. 2 - Scopi ed attività
2.1) L’associazione ha lo scopo di propagandare il rispetto per la natura e per l’ambiente e di sensibilizzare sui problemi inerenti la gestione del patrimonio boschivo per la salvaguardia del territorio e delle montagne.
2.2) Per il conseguimento degli scopi anzidetti, la Federazione Italiana Boscaioli assume i seguenti compiti:
a) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi d’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;
b) partecipare attivamente all’approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare di abilità fra boscaioli, campionati provinciali, regionali, nazionali ed internazionali di Pentathlon e Triathlon del Boscaiolo, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
c) gestire e promuovere incontri, convegni, proiezione di documentari culturali, mostre fotografiche e scientifiche, pubblicare opuscoli, libri o riviste, promuovere incontri fra soci in occasione di manifestazioni sportive, festività, ricorrenze o altro.
d) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, aventi finalità inerenti quelle perseguite dall’associazione.
e) realizzare ogni altra attività lecita conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
f) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Per il perseguimento delle finalità sociali l’associazione si avvale prevalentemente dell’operato dei propri soci. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, che devono essere autorizzate dal Consiglio Federale.
Art. 3 - Sede
3.1) La sede legale, la presidenza e la segreteria della Federazione è in Via D. Scarlatti, n° 14 a Arcisate (VA). Eventuali modifiche della sede come pure l’aggiunta di sedi secondarie o uffici di segreteria ovunque nel territorio nazionale possono essere attuate con decisione a maggioranza dell’assemblea dei soci senza modificare il presente statuto.
TITOLO II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE
Art. 4 - Patrimonio dell’Associazione
4.1) Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione derivano da:
a) contributi di privati;
b) quote associative;
c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 5 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche
5.1) L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5.2) Le cariche elettive sono gratuite. A coloro che le ricoprono è dovuto il solo rimborso delle spese sostenute e un rimborso chilometrico nello svolgimento delle attività inerenti alle cariche, per il raggiungimento dei fini istituzionali.
5.3) Il rimborso delle spese sostenute e chilometrico è riconosciuto anche ai soci con incarichi federali.
Art. 6 – Quota associativa
6.1) L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Federale, tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e viene comunicata direttamente ai soci con qualsiasi modalità che ne assicuri la ricezione.
Il rinnovo annuale dell’affiliazione si effettua mediante il versamento da parte dei soci della quota associativa determinata dal Consiglio Federale entro il 30 marzo di ogni anno.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.
TITOLO III - SOCI
Art. 7 – Soci Federali
7.1) Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
7.2) Chi intende essere ammesso come socio nella Federazione Italiana Boscaioli deve presentare domanda scritta sottoscrivendo l’impegno ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti emanati dalla Federazione, e contestualmente deve effettuare il versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
7.3) All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisterà la qualifica di socio.
Art. 8 – Diritti dei soci
8.1) La qualifica di socio dà diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
Art.9 – Doveri del socio
9.1) Ciascun socio deve:
a) rispettare le norme contenute nello Statuto, gli eventuali Regolamenti e tutte le deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Federale;
b) provvedere annualmente al pagamento della quota sociale, entro il termine del 30 marzo di ogni anno.
c) astenersi dal partecipare a gare o competizioni fra boscaioli (Triathlon o Pentathlon del Boscaiolo od altre) organizzate da enti o associazioni diversi rispetto alla Federazione Italiana Boscaioli.
Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione
10.1) I Soci cessano di appartenere alla Federazione Italiana Boscaioli:
a) per dimissioni scritte indirizzate alla Federazione Italiana Boscaioli;
b) in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale;
c) per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Federale;
d) per causa di morte.
10.2) In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche.
Art. 11 - Sanzioni disciplinari
11.1) I soci che in una manifestazione sportiva, ovvero in altra occasione o modo inerenti l’attività della Federazione, tengano un comportamento riprovevole, compresa la partecipazione non autorizzata a gare o competizioni fra boscaioli (Triathlon o Pentathlon del Boscaiolo od altre) organizzate da enti o associazioni diversi rispetto alla Federazione Italiana Boscaioli, sono passibili delle sanzioni della deplorazione, della sospensione fino ad di un anno o della esclusione.
Art. 12 – Esclusione del socio
12.1) L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Federale nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che partecipi a gare o competizioni fra boscaioli (Triathlon o Pentathlon del Boscaiolo od altre) organizzate da enti o associazioni diversi rispetto alla Federazione Italiana Boscaioli.
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
d) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.
L’esclusione diventa operante dalla data della delibera del Consiglio Federale.
12.2) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta.
TITOLO IV - CONVENZIONI
13.1) La Federazione potrà stipulare in ogni occasione convenzioni con persone fisiche o giuridiche o con enti ed associazioni al fine di organizzare le manifestazioni e le competizioni attinenti l’oggetto sociale.
Il Consiglio Federale adotterà uno schema di convenzione ed ogni anno delibererà la quota per l’iscrizione delle competizioni al calendario del Campionato Italiano FIB comprensiva di organizzazione, gestione ed assicurazione della manifestazione stessa.
TITOLO V - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Gli organi federali che compongono l’Associazione F.I.B. sono:
1) L’Assemblea Federale;
2) Il Presidente della Federazione;
3) Il Consiglio Federale;
4) Il Segretario.
Art. 14 - L’Assemblea Federale
14.1) L’Assemblea Federale è il massimo organo della Federazione Italiana Boscaioli e ne segna l’indirizzo.
14.2) E’ composta da tutti i Soci Federali in regola con il versamento della quota associativa annuale.
14.3) Ogni socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio tesserato. Non sono ammesse più di una delega.
14.4) Hanno diritto di voto i soci in possesso di regolare tessera.
14.5) L’Assemblea Federale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o un terzo del Consiglio Federale lo ritengano opportuno oppure a richiesta di almeno un terzo dei membri in carica dell’Assemblea stessa.
14.6) L’Assemblea è convocata dal Presidente in ogni luogo sul territorio nazionale mediante invito in forma libera almeno 8 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante preavviso telefonico di almeno 24 ore.
14.7) E’ validamente costituita anche l’assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.
14.8) Presiede l’assemblea il Presidente del Consiglio Federale e, in caso di sua assenza, il Vicepresidente. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea; in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L’approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all’ ordine del giorno della successiva Assemblea.
14.9) L’assemblea dei soci delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 15 – Competenze dell’assemblea
15.1) E’ compito dell’Assemblea:
a) eleggere il Presidente, stabilire il numero dei Consiglieri Federali ed eleggerne i membri;
b) determinare gli indirizzi generali ai quali l’attività della Federazione deve uniformarsi;
c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposto annualmente dal Consiglio Federale.
e) approvare gli eventuali regolamenti;
f) modificare lo Statuto Federale;
g) sciogliere l’Associazione F.I.B.
Art. 16 - Presidente della Federazione
16.1) Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio Federale, e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi. Adotta, in caso di urgenza e con riserva di ratifica, provvedimenti di competenza del Consiglio Federale.
16.2) Il Presidente nomina nell’ambito dei membri eletti del Consiglio Federale il Segretario della Federazione, e nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dell’ausilio di un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
16.3) Il Vice Presidente viene nominato fra i membri del Consiglio Federale che hanno riportato il numero maggiore di voti dall’Assemblea. In caso di parità di voti fra più membri si effettua una successiva votazione fra i candidati.
16.4) In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente Federale ne assume le funzioni il Vice Presidente il quale resterà in carica unitamente agli altri Consiglieri Federali per garantire la continuazione della Federazione. Entro 60 giorni dall’accertato impedimento definitivo dovrà essere convocata l’Assemblea Straordinaria da effettuarsi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo della carica.
Art. 17 - Segretario
17.1) Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
17.2) Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività della Associazione. Il Segretario tiene aggiornato il registro dei Soci e verifica il pagamento delle quote annuali; provvede al disbrigo della corrispondenza; predispone per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma del Presidente, in sua assenza del Vice Presidente e del Segretario stesso; compila i documenti contabili e tiene ordinato l’archivio ed aggiornato il sito internet della Federazione Italiana Boscaioli.
17.3) La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Federale. Può essere rimosso su decisione del Consiglio Federale.
Art. 18 - Consiglio Federale
18.1) Il Consiglio Federale, formato da un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea, è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario e dai Consiglieri, ha l’effettiva direzione della Federazione. Esso provvede:
a) ad attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
b) ad effettuare le eventuali assunzioni del personale strettamente necessario per il funzionamento della Federazione;
c) a predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) ad assumere le opportune iniziative per il raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea;
e) a deliberare sulle richieste di affiliazione;
f) a nominare eventuali commissioni per lo studio, la realizzazione, le modifiche e gli adeguamenti di norme regolamentari relative alle attività poste in essere dalla Federazione;
g) ad emanare sanzioni disciplinari;
h) a determinare la quota associativa di tesseramento dei Soci.
i) a stipulare convenzioni e determinare le quote di iscrizione delle gare.
18.2) In caso di dimissioni o esclusioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l’impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell’Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Federale di cui entrano a far parte.
18.3) In caso di dimissioni o esclusioni della maggioranza dei consiglieri, decade l’intero Consiglio Federale e dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria dei soci per effettuare una nuova elezione.
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Federale
19.1) Il Consiglio Federale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
19.2) La comunicazione è fatta dal Presidente mediante invito in forma libera almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante preavviso telefonico di almeno 24 ore.
19.3) Le sedute del Consiglio sono valide con l’intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 20 - Durata delle cariche
20.1) Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto hanno la durata di quattro anni. Le eventuali cariche nominate in sostituzione riporteranno la stessa scadenza del Consiglio Federale in carica.
Art. 21 – Scioglimento
L’Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
21.1) qualora il numero dei Soci sia inferiore a 4;
21.2) su delibera dell’Assemblea Straordinaria.
21.3) L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
21.4) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Disposizione finale
22.1) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Nozza di Vestone, 25-01-2009
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE
Art. 1 - Denominazione
1.1) È costituita l’associazione culturale senza fini di lucro denominata “Federazione Italiana Boscaioli” (F.I.B.).
Art. 2 - Scopi ed attività
2.1) L’associazione ha lo scopo di propagandare il rispetto per la natura e per l’ambiente e di sensibilizzare sui problemi inerenti la gestione del patrimonio boschivo per la salvaguardia del territorio e delle montagne.
2.2) Per il conseguimento degli scopi anzidetti, la Federazione Italiana Boscaioli assume i seguenti compiti:
a) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi d’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;
b) partecipare attivamente all’approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare di abilità fra boscaioli, campionati provinciali, regionali, nazionali ed internazionali di Pentathlon e Triathlon del Boscaiolo, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
c) gestire e promuovere incontri, convegni, proiezione di documentari culturali, mostre fotografiche e scientifiche, pubblicare opuscoli, libri o riviste, promuovere incontri fra soci in occasione di manifestazioni sportive, festività, ricorrenze o altro.
d) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, aventi finalità inerenti quelle perseguite dall’associazione.
e) realizzare ogni altra attività lecita conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
f) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Per il perseguimento delle finalità sociali l’associazione si avvale prevalentemente dell’operato dei propri soci. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, che devono essere autorizzate dal Consiglio Federale.
Art. 3 - Sede
3.1) La sede legale, la presidenza e la segreteria della Federazione è in Via D. Scarlatti, n° 14 a Arcisate (VA). Eventuali modifiche della sede come pure l’aggiunta di sedi secondarie o uffici di segreteria ovunque nel territorio nazionale possono essere attuate con decisione a maggioranza dell’assemblea dei soci senza modificare il presente statuto.
TITOLO II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE
Art. 4 - Patrimonio dell’Associazione
4.1) Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione derivano da:
a) contributi di privati;
b) quote associative;
c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 5 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche
5.1) L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5.2) Le cariche elettive sono gratuite. A coloro che le ricoprono è dovuto il solo rimborso delle spese sostenute e un rimborso chilometrico nello svolgimento delle attività inerenti alle cariche, per il raggiungimento dei fini istituzionali.
5.3) Il rimborso delle spese sostenute e chilometrico è riconosciuto anche ai soci con incarichi federali.
Art. 6 – Quota associativa
6.1) L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Federale, tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e viene comunicata direttamente ai soci con qualsiasi modalità che ne assicuri la ricezione.
Il rinnovo annuale dell’affiliazione si effettua mediante il versamento da parte dei soci della quota associativa determinata dal Consiglio Federale entro il 30 marzo di ogni anno.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.
TITOLO III - SOCI
Art. 7 – Soci Federali
7.1) Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
7.2) Chi intende essere ammesso come socio nella Federazione Italiana Boscaioli deve presentare domanda scritta sottoscrivendo l’impegno ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti emanati dalla Federazione, e contestualmente deve effettuare il versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
7.3) All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisterà la qualifica di socio.
Art. 8 – Diritti dei soci
8.1) La qualifica di socio dà diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
Art.9 – Doveri del socio
9.1) Ciascun socio deve:
a) rispettare le norme contenute nello Statuto, gli eventuali Regolamenti e tutte le deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Federale;
b) provvedere annualmente al pagamento della quota sociale, entro il termine del 30 marzo di ogni anno.
c) astenersi dal partecipare a gare o competizioni fra boscaioli (Triathlon o Pentathlon del Boscaiolo od altre) organizzate da enti o associazioni diversi rispetto alla Federazione Italiana Boscaioli.
Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione
10.1) I Soci cessano di appartenere alla Federazione Italiana Boscaioli:
a) per dimissioni scritte indirizzate alla Federazione Italiana Boscaioli;
b) in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale;
c) per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Federale;
d) per causa di morte.
10.2) In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche.
Art. 11 - Sanzioni disciplinari
11.1) I soci che in una manifestazione sportiva, ovvero in altra occasione o modo inerenti l’attività della Federazione, tengano un comportamento riprovevole, compresa la partecipazione non autorizzata a gare o competizioni fra boscaioli (Triathlon o Pentathlon del Boscaiolo od altre) organizzate da enti o associazioni diversi rispetto alla Federazione Italiana Boscaioli, sono passibili delle sanzioni della deplorazione, della sospensione fino ad di un anno o della esclusione.
Art. 12 – Esclusione del socio
12.1) L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Federale nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che partecipi a gare o competizioni fra boscaioli (Triathlon o Pentathlon del Boscaiolo od altre) organizzate da enti o associazioni diversi rispetto alla Federazione Italiana Boscaioli.
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
d) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.
L’esclusione diventa operante dalla data della delibera del Consiglio Federale.
12.2) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta.
TITOLO IV - CONVENZIONI
13.1) La Federazione potrà stipulare in ogni occasione convenzioni con persone fisiche o giuridiche o con enti ed associazioni al fine di organizzare le manifestazioni e le competizioni attinenti l’oggetto sociale.
Il Consiglio Federale adotterà uno schema di convenzione ed ogni anno delibererà la quota per l’iscrizione delle competizioni al calendario del Campionato Italiano FIB comprensiva di organizzazione, gestione ed assicurazione della manifestazione stessa.
TITOLO V - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Gli organi federali che compongono l’Associazione F.I.B. sono:
1) L’Assemblea Federale;
2) Il Presidente della Federazione;
3) Il Consiglio Federale;
4) Il Segretario.
Art. 14 - L’Assemblea Federale
14.1) L’Assemblea Federale è il massimo organo della Federazione Italiana Boscaioli e ne segna l’indirizzo.
14.2) E’ composta da tutti i Soci Federali in regola con il versamento della quota associativa annuale.
14.3) Ogni socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio tesserato. Non sono ammesse più di una delega.
14.4) Hanno diritto di voto i soci in possesso di regolare tessera.
14.5) L’Assemblea Federale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o un terzo del Consiglio Federale lo ritengano opportuno oppure a richiesta di almeno un terzo dei membri in carica dell’Assemblea stessa.
14.6) L’Assemblea è convocata dal Presidente in ogni luogo sul territorio nazionale mediante invito in forma libera almeno 8 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante preavviso telefonico di almeno 24 ore.
14.7) E’ validamente costituita anche l’assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.
14.8) Presiede l’assemblea il Presidente del Consiglio Federale e, in caso di sua assenza, il Vicepresidente. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea; in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L’approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all’ ordine del giorno della successiva Assemblea.
14.9) L’assemblea dei soci delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 15 – Competenze dell’assemblea
15.1) E’ compito dell’Assemblea:
a) eleggere il Presidente, stabilire il numero dei Consiglieri Federali ed eleggerne i membri;
b) determinare gli indirizzi generali ai quali l’attività della Federazione deve uniformarsi;
c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposto annualmente dal Consiglio Federale.
e) approvare gli eventuali regolamenti;
f) modificare lo Statuto Federale;
g) sciogliere l’Associazione F.I.B.
Art. 16 - Presidente della Federazione
16.1) Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio Federale, e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi. Adotta, in caso di urgenza e con riserva di ratifica, provvedimenti di competenza del Consiglio Federale.
16.2) Il Presidente nomina nell’ambito dei membri eletti del Consiglio Federale il Segretario della Federazione, e nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dell’ausilio di un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
16.3) Il Vice Presidente viene nominato fra i membri del Consiglio Federale che hanno riportato il numero maggiore di voti dall’Assemblea. In caso di parità di voti fra più membri si effettua una successiva votazione fra i candidati.
16.4) In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente Federale ne assume le funzioni il Vice Presidente il quale resterà in carica unitamente agli altri Consiglieri Federali per garantire la continuazione della Federazione. Entro 60 giorni dall’accertato impedimento definitivo dovrà essere convocata l’Assemblea Straordinaria da effettuarsi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo della carica.
Art. 17 - Segretario
17.1) Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
17.2) Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività della Associazione. Il Segretario tiene aggiornato il registro dei Soci e verifica il pagamento delle quote annuali; provvede al disbrigo della corrispondenza; predispone per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma del Presidente, in sua assenza del Vice Presidente e del Segretario stesso; compila i documenti contabili e tiene ordinato l’archivio ed aggiornato il sito internet della Federazione Italiana Boscaioli.
17.3) La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Federale. Può essere rimosso su decisione del Consiglio Federale.
Art. 18 - Consiglio Federale
18.1) Il Consiglio Federale, formato da un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea, è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario e dai Consiglieri, ha l’effettiva direzione della Federazione. Esso provvede:
a) ad attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
b) ad effettuare le eventuali assunzioni del personale strettamente necessario per il funzionamento della Federazione;
c) a predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) ad assumere le opportune iniziative per il raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea;
e) a deliberare sulle richieste di affiliazione;
f) a nominare eventuali commissioni per lo studio, la realizzazione, le modifiche e gli adeguamenti di norme regolamentari relative alle attività poste in essere dalla Federazione;
g) ad emanare sanzioni disciplinari;
h) a determinare la quota associativa di tesseramento dei Soci.
i) a stipulare convenzioni e determinare le quote di iscrizione delle gare.
18.2) In caso di dimissioni o esclusioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l’impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell’Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Federale di cui entrano a far parte.
18.3) In caso di dimissioni o esclusioni della maggioranza dei consiglieri, decade l’intero Consiglio Federale e dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria dei soci per effettuare una nuova elezione.
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Federale
19.1) Il Consiglio Federale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
19.2) La comunicazione è fatta dal Presidente mediante invito in forma libera almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante preavviso telefonico di almeno 24 ore.
19.3) Le sedute del Consiglio sono valide con l’intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 20 - Durata delle cariche
20.1) Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto hanno la durata di quattro anni. Le eventuali cariche nominate in sostituzione riporteranno la stessa scadenza del Consiglio Federale in carica.
Art. 21 – Scioglimento
L’Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
21.1) qualora il numero dei Soci sia inferiore a 4;
21.2) su delibera dell’Assemblea Straordinaria.
21.3) L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
21.4) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Disposizione finale
22.1) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Nozza di Vestone, 25-01-2009